Art. 29.
(Presupposti).

      1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 28 si applica solo quando il personale addetto agli organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli organismi informativi e, nella predisposizione o attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 del presente articolo e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 30.
      2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 28, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.